Vai al contenuto

Criteri per l’individuazione degli operatori

Un profilo professionale

Nel tracciare il profilo professionale dell’operatore delle proprie comunità, sia in documenti interni di riflessione, sia nelle proposte con l’ente pubblico1 spesso la cooperativa si riferì di nuovo a quanto esposto nell’opuscolo “I servizi di comunità”, che, come abbiamo detto, era stato edito dalla Regione Lombardia ed elaborato da un gruppo di studio di operatori di alcune realtà regionali che gestivano servizi di comunità; Riportiamo quindi integralmente quanto si legge a riguardo in questo documento:

“La definizione dei servizi di comunità come è stata formulata e più ancora la tipologia di tali servizi così come è stata delineata evidenziano in riferimento ai problemi del personale almeno due elementi che si ritiene opportuno richiamare:

1) le motivazioni per cui molti si sono inseriti nei servizi di comunità sono le più diverse ma riconducibili sostanzialmente a spinte ideali o istituzionali che si concretizzano nella volontà di dare una risposta a chi è nel bisogno

2) I compiti che l’operatore di comunità è chiamato ad assolvere sono complessi e vanno dalla capacità di leggere il bisogno nella sua complessità individuale e sociale alla capacità di intervenire direttamente e di convogliare altre forze e servizi presenti sul territorio per il soddisfacimento del bisogno “. Da queste considerazioni generali consegue un approccio alla delineazione della figura di operatore di comunità che è l’adulto disponibile e in condizioni di condividere i bisogni espressi dagli utenti del servizio. Tale assunto non trova rispondenze definitive nelle figure professionali previste dalla normativa regionale vigente, anche se tale normativa offre indicazioni, convalidate dalla nostra esperienza, per la definizione di alcuni requisiti professionalizzati:

-capacità di orientarsi consapevolmente nel contesto sociale e istituzionale in cui si opera;

-capacità di promuovere una dinamica di rispondenza continua al bisogno nei servizi in cui si opera;

-capacità di relazione in rapporto al gruppo di lavoro, agli utenti del servizio e alla realtà sociale.

Tali requisiti professionalizzanti non possono essere garantiti né da un titolo di scuola media superiore né da una generica esperienza educativa. La definizione di una professionalità deve tener conto invece in forma correlata di:

-requisiti di cultura generale e specifica;

-requisiti di esperienza educativa sufficientemente significativa e convalidata anche dal tempo di operatività.

Altri elementi ritenuti fondamentali anche se non quantificabili e oggettivabili, sono:

-la maturità psicologica;

-la disponibilità di rispondere al bisogno;

-la disponibilità alla verifica e alla formazione continua.

Una volta delineata in questi termini la figura professionale dell’operatore dei servizi di comunità, è necessario costruire la possibilità di una sua azione efficace di risposta al bisogno, anche attraverso adeguati modelli di organizzazione del lavoro “.

Requisiti dell’operatore Comin

Anche la cooperativa, a partire da un profilo professionale così delineato, ha cercato di definire quali dovessero essere i requisiti sulla base dei quali operare la scelta per l’inserimento degli educatori in comunità.2 Nel primo periodo un elemento fondamentale su cui basare la scelta è stato quello della disponibilità dell’operatore alla permanenza in comunità per un lungo periodo, in quanto questo poteva fornire elementi di validità rispetto alla continuità educativa e al rapporto con il minore dal momento che molti dei casi inseriti in comunità prevedevano appunto l’inserimento del minore per un lungo periodo. Con l’evoluzione dell’utenza ottimale della comunità3 e in considerazione da una parte della difficoltà degli operatori di poter gestire per periodi molto lunghi l’ansia e la fatica di un ruolo così impegnativo e dall’altra del fatto che l’evoluzione delle situazioni esistenziali di alcuni di essi non rendevano più possibile la permanenza in comunità per tempi così lunghi, la cooperativa, pur sottolineando la validità e l’importanza di educatori che permanessero in comunità per lungo tempo, arrivò a rendersi conto che era possibile richiedere comunque la collaborazione di educatori che garantivano una presenza più breve ( due, tre anni ). E ciò senza che venisse pregiudicata l’attività educativa, in quanto la continuità educativa poteva essere garantita dalla continuità dell’équipe. Questo fatto permetteva di considerare valido anche l’apporto dato dalla presenza di obiettori di coscienza, in quanto una presenza di venti mesi veniva considerata sufficiente per inserirsi pienamente con un ruolo educativo all’interno della comunità; va tenuto conto del fatto che in quel periodo gli obiettori in pratica potevano essere scelti dalla cooperativa tra persone che presentavano in un documento una disponibilità a questo tipo di impegno e capacità per poterlo attuare.4

Sono stati definiti i requisiti che dovevano essere richiesti agli educatori in vista del loro inserimento in comunità:

– età superiore ai ventun anni;

– permanenza tendenzialmente non inferiore ai due, tre (venti mesi per gli obiettori);

– disponibilità alla vita di comunità (tempi di lavoro, convivenza);

– adeguata formazione (diploma specifico o almeno due anni di esperienza in campo educativo per gli educatori).

– altro elemento preferenziale di notevole importanza è l’esperienza pregressa in servizi per minori simili ai nostri.5

Modalità per la selezione degli operatori

La scelta dell’educatore da inserire in comunità è sempre stata considerata in cooperativa una questione delicata e determinante. Si legge infatti già nel documento citato del 1984:

“Per verificare l’idoneità di coloro che si propongono come futuri educatori od obiettori, si ritiene utile che un inserimento definitivo all’interno della comunità venga preceduto da un periodo che favorisca la conoscenza reciproca attraverso:

– la partecipazione del futuro obiettore o educatore per circa un mese a tutti i momenti organizzativi della Comin (gruppo educatori, assemblea, équipe allargata);

– inserimento graduale all’interno della comunità attraverso un periodo di prova di almeno due mesi al termine del quale la Comin si riserva di decidere in merito all’inserimento definitivo.”6

È comunque opportuno segnalare come nel tempo, si sia cercato di considerare il periodo di prova del nuovo operatore soprattutto come un momento di autoselezione in cui egli potesse provare a giocarsi nel ruolo che voleva assumere. Si è anche cercato di fornire un ulteriore strumento per questa autoselezione attraverso la possibilità di colloqui da parte dell’aspirante operatore con uno psicologo che conosce nei dettagli il lavoro della cooperativa.

Con la prassi si è andato instaurando un iter di selezione che prevede in linea di massima le seguenti fasi:

  • I primi contatti con l’aspirante educatore vengono tenuti dagli educatori della comunità interessata. Lo scopo di questa fase è duplice:

– Fornire all’interessato un quadro preciso sulle condizioni di lavoro, sull’impostazione e la metodologia della comunità e della cooperativa, sulle specifiche situazioni della vita comunitaria… per permettergli di vagliare il proprio interesse e la propria disponibilità al lavoro nella comunità.

– Farsi una prima idea dell’adeguatezza del soggetto ad essere inserito nella specifica comunità tenendo in considerazione tanto le sue caratteristiche quanto le caratteristiche dei due educatori come delle situazioni della comunità.

  • Le persone che dopo questa fase sono disponibili e ritenute idonee vengono vagliate da una commissione apposita che sceglie tra essi l’operatore da inserire in comunità. Fanno parte di questa commissione:

– Gli educatori della comunità interessata.

– Un educatore di ognuna delle altre comunità.

– Un socio volontario di una delle Equal.

  • L’operatore scelto inizia il periodo di avvicinamento prima di essere assunto.7

In questa fase di avvicinamento avviene in genere l’incontro con lo psicologo citato sopra. È importante sottolineare a riguardo come negli ultimi anni accanto all’obiettivo di favorire l’autoselezione del nuovo educatore viene richiesto a questo incontro anche di fungere come ulteriore e ultima valutazione sulla sua idoneità.

1 E vedi ad esempio doc. 9 e doc. 27

2 Nel primo periodo un elemento fondamentale.

3 Col tempo ci si è resi conto di come fosse importante lavorare con casi che prevedessero infatti tempi medio-brevi di presenza in comunità per rientrare poi nella loro famiglia. Una puntualizzazione di questa evoluzione è contenuta nel documento: “Tipologia dell’Utenza e Orientamento Comin” del gennaio 1986. Vedi doc. 22.

4 Quanto detto riguardo agli obiettori ha perso progressivamente significato nel tempo, sia per la diminuzione della durata del servizio civile, sia per la continua precettazione da parte del ministero di obiettori di coscienza non richiesti dalla cooperativa. Si rimanda a quanto detto al capitolo sesto nella sezione precedente in cui si espone il cambiamento di ruolo dell’O.d.c. e la costituzione di equipe composte da 3 educatori sostenute da un obiettore che svolge funzioni di appoggio, senza precise responsabilità educative.

5 Vedi doc. 18 e doc. 27 pag. 6

6 Vedi “Documento Relativo ai requisiti degli educatori” del 1984. doc.18

7 Ovviamente il primo mese di lavoro è considerato come mese di prova.