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Allegato "A" al N. 36566/18573 Rep.
STATUTO DELLA COOPERATIVA E PATTO ASSOCIATIVO
I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1
È costituita una società Cooperativa denominata: "COMIN - Cooperativa Sociale di Solidarietà”
Art. 2
La società ha sede a Milano.
Il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
La deliberazione di trasferimento della sede in un altro Comune ovvero la fissazione di una sede secondaria è di competenza dell'assemblea.
Il domicilio dei soci, per il loro rapporto con la società, è quello che risulta dai libri dei soci.
Art. 3
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2068.
II - SCOPO ED OGGETTO
Art. 4
La cooperativa si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo sottoscritta all’ONU il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell’Infanzia del 1989 e dalla Carta della Terra sottoscritta all’UNESCO nel 2000. La cooperativa si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà sociale, l'impegno e la democraticità interna ed esterna, la corresponsabilità tra i soci, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con gli Enti Pubblici, lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.
Operando secondo questi principi e osservando i requisiti mutualistici previsti dall’art. 2514 del Codice Civile, la cooperativa intende organizzare un'impresa che realizzi scopi sociali ed educativi al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone ed infine intende fornire occasioni di lavoro a favore in modo prevalente dei propri soci, ma anche a favore di terzi, allo scopo di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.
Per realizzare i propri scopi sociali, la cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un’attività di gestione dei servizi socio-educativi e di animazione socio-culturale orientati alla risposta ai bisogni di promozione umana e all'integrazione sociale delle persone con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare.
La cooperativa può funzionare tramite unità decentrate definite per ambito territoriale o contenutistico. Qualora siano attivate, le stesse agiranno in accordo con uno specifico regolamento approvato dalla Assemblea dei Soci.
Ciò mediante la solidale partecipazione dei propri soci ed attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali di coloro che nelle diverse forme, partecipano alla attività e alla gestione della cooperativa.
Con riferimento al D. Lgs. 112/2017, la cooperativa svolge attività nei seguenti ambiti di interesse generale:
1- interventi e servizi sociali;
2- interventi e servizi educativi;
3- interventi e servizi sanitari e socio-sanitari;
4- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
In relazione a ciò ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi, la cooperativa può:
- gestire comunità residenziali appositamente allestite dalla cooperativa o messe a disposizione dagli Enti Pubblici o da privati, per l'inserimento di minori allontanati dal proprio nucleo familiare, di mamme con bambini, di minori soli –nel rispetto della continuità degli affetti e del diritto dei minori ad una famiglia;
- svolgere attività e servizi educativi e psicopedagogici nei confronti dei minori e dei loro nuclei familiari, volti a sostenere la genitorialità, l’inserimento sociale e scolastico, l’autonomia, la fruizione di servizi, le competenze individuali;
- gestire servizi volti a tutelare il diritto di visita e relazione tra minori e genitori/parenti non collocatari;
- svolgere attività e servizi rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie, volti alla promozione della dignità, dell’autonomia, della autodeterminazione, della valorizzazione delle competenze;
- svolgere attività rivolte ad anziani e loro familiari, volte a favorire un invecchiamento attivo, e a mantenerne il più possibile l’autonomia;
- sostenere esperienze di solidarietà e affido familiare e adozione finalizzate all’accoglienza di soggetti fragili;
- gestire esperienze di housing sociale;
- promuovere forme di abitare solidale e collaborativo, anche per realizzare sinergie con altri servizi della cooperativa;
- svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali al fine di renderle più consapevoli e più attive nell'accoglienza delle persone fragili;
- svolgere attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti con particolare riguardo ai problemi della marginalità minorile e del disagio familiare;
- promuovere e condurre iniziative a carattere animativo e culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione delle comunità locali per favorire lo sviluppo di coesione, inclusione e benessere sociale nonché indirizzate alla promozione della educazione finanziaria, della cultura della legalità e al contrasto delle mafie;
- gestire centri diurni di aggregazione minorile e giovanile nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;
- affiancare la propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi;
- svolgere attività di promozione e gestione dei corsi di formazione direttamente volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci e di terzi;
- svolgere attività di consulenza verso Enti pubblici o privati;
- svolgere attività cooperative a vantaggio delle persone di cui la cooperativa si occupa;
- promuovere attività volte all’orientamento -anche scolastico- e all’inserimento lavorativo;
- svolgere attività di consulenza psicologica, psicoterapia, counseling a favore di persone e/o Enti Pubblici e Privati;
- promuovere e gestire attività di accoglienza di persone migranti, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare e al perseguimento di progetti individuali e di integrazione con le comunità locali;
- svolgere attività di Servizio Sociale Professionale a supporto degli Enti Pubblici, in modo integrato ovvero per loro conto;
- svolgere attività di ricerca fondi nei confronti di cittadini e comunità locali, di imprese, con particolare attenzione alla collaborazione per lo sviluppo di responsabilità sociale di impresa;
- svolgere attività di welfare manager a favore di imprese private anche allo scopo di promuovere forme di welfare territoriale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e regia pubblica delle Politiche Sociali;
- favorire collegamento e offrire sostegno ad esperienze di accoglienza anche all'estero.
La cooperativa può assumere incarichi, per lo svolgimento di servizi alla persona, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Locali o enti privati, stipulando convenzioni, assumendo servizi in appalto, svolgendo attività in sostituzione dell'Ente Pubblico o in collaborazione con esso potendo giovarsi di contributi pubblici e privati a livello locale, nazionale o soprannazionale.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per l'acquisizione ed erogazione della attività e dei servizi, per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo sia direttamente che indirettamente.
È comunque esclusa ogni finalità di lucro.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri Enti cooperativi, promovendo ed aderendo a Consorzi ed altre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ed altri enti non profit e profit.
La cooperativa inoltre può promuovere la costituzione di Associazioni temporanee di impresa, Joint Venture, Associazioni Temporanee di Scopo, Contratti di Rete, Imprese a Rete, stipulare contratti di collaborazione a medio o lungo periodo con altri enti e società che intendano collaborare per il raggiungimento degli scopi indicati, contribuire alla costituzione di altre Imprese Sociali.
La cooperativa potrà inoltre costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La cooperativa infine può effettuare la raccolta di prestiti da propri soci ai sensi della Legge 385/93, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione in materia. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
III - SOCI
Art. 5
Possono essere Soci tutte le persone fisiche che, non avendo contrastanti interessi con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali ed attivamente cooperare all'esercizio e sviluppo della impresa partecipando, per la loro capacità effettiva di lavoro e attitudine professionale, alla attività sociale. Possono essere Soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori - che prestano la loro attività, nelle forme previste da leggi e regolamenti, ricevendo un compenso;
b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
c) soci sovventori - che ai sensi della Legge n. 59 del 31-01-1992 e successive modifiche ed integrazioni, partecipino anche ai programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di potenziamento tecnologico e aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.
Possono altresì essere Socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali o che perseguano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.
Ogni Socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Art. 6
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridica dovrà precisare e contenere:
a) denominazione, sede, attività;
b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
c) caratteristiche ed entità degli associati;
d) azioni da sottoscrivere;
e) copia del proprio Statuto.
Il Socio Sovventore contestualmente alla domanda dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società, prima del quale non è consentito il recesso.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda e accertata l'esistenza delle condizioni di Statuto delibera sull'accettazione del socio, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto.
La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati iniziati i versamenti di cui al successivo articolo a norma di regolamento.
Art. 7
I soci sono obbligati:
a) al versamento della azione sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea. Le modalità ed i tempi di versamento della azione sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo sono determinate dal Regolamento interno approvato dall'Assemblea sociale;
b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
IV - RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Art. 9
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
Art. 10
La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto o dai regolamenti attuativi.
La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci.
Art. 11
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci nei confronti del Socio che sia gravemente inadempiente alle disposizioni della Legge, dello Statuto sociale, dei Regolamenti interni o qualora si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL o del Regolamento interno.
Le esclusioni relative al mancato versamento delle azioni sociali sottoscritte, alla mancata indicazione da parte del socio volontario dell’ambito di attività, al perdurante e ingiustificato mancato svolgimento dell’attività per due annualità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Il socio potrà infine essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa, nel caso di soci prestatori in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.
Art. 12
I Soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto al rimborso dell'importo delle azioni effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio sociale relativo all'esercizio in corso e comunque mai superiore all'importo nominale effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni eventuale proprio credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
Art. 13
In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso del capitale da lui effettivamente versato si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei tre mesi successivi al bilancio dell'esercizio in corso al momento della morte.
Art. 14
I soci receduti, decaduti od esclusi dovranno presentare richiesta di liquidazione del valore delle azioni e gli eredi del socio defunto dovranno unire a detta richiesta atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad una delle voci previste dal successivo articolo15.
V - PATRIMONIO NETTO
Art. 15
Il patrimonio netto è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 250,00 ciascuna;
b) dalla riserva ordinaria;
c) dalla riserva legale;
d) dall'eventuale sovrapprezzo;
e) dal Fondo di Riserva Indivisibile ex art. 12 legge 904 del 16-12-1977;
f) da ogni altra riserva, anche straordinaria, costituita per deliberazione dell'assemblea ovvero prevista dalla Legge.
Per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte.
Art. 16
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.
VI - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI
Art. 17
L'esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del Bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa, e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l’erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al primo comma e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 legge 3.4.2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:
- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della legge 31.01.1992 n. 59.
Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e alla quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.
Art. 18
Nessun utile può essere distribuito ai Soci.
L'eventuale eccedenza attiva del Bilancio deve essere destinata:
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal punto 4 dell'art. 11 della Legge n.59 del 31-01-1992 "Nuove norme in materia di Società Cooperative";
- a Riserva Legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- la restante parte è destinata integralmente al Fondo di Riserva Indivisibile.
VII - ORGANI SOCIALI
Art. 19
Gli organi istituzionali della Società sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Revisore Unico ovvero il Collegio Sindacale, se dovuto;
e) il Collegio dei Probiviri.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 20
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio con il relativo Conto Economico dei Profitti e delle Perdite e la nota integrativa, e la relazione sull'andamento sociale così come predisposti dall'Organo consigliare;
b) approva il Bilancio Sociale;
c) approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con il relativo Bilancio di previsione;
d) procede alla nomina delle cariche sociali, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
e) nomina il Presidente e i due Vice-presidenti;
f) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 21
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, in adeguata sede indicata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 Cod. Civile.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee ordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale lo credano necessario o quando ne sia fatta richiesta con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Soci.
Art. 22
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria può essere fatta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun socio.
Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione e la sede.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria potrà essere altresì fatta mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza, all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Cooperativa dai soci e annotato nel libro dei soci.
A tal fine il Presidente dell'Assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal Provider del servizio Internet che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.
Saranno valide le assemblee, in mancanza delle suddette modalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengono tutti i componenti il consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.
Art. 23
Le deliberazioni dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, richiedono, per essere valide, le presenze e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Le deliberazioni dell'assemblea verranno assunte con voto palese ai sensi dell'art. 2375 C.C.
Si ammette inoltre la possibilità del voto per corrispondenza così come previsto dal Regolamento.
Art. 24
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore dell’azione posseduta, e potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta da altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco della Società.
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni.
Ogni intervenuto non può rappresentare più di due soci.
Art. 25
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra i soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
L'assemblea nomina un segretario e, eventualmente, due scrutatori tra i soci presenti. Nei casi di legge, il verbale è redatto da notaio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti tra i Soci dell'Assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.
Art. 27
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale.
Tra l'altro al Consiglio spetta:
a) predisporre i regolamenti sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) compilare i Bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
c) provvedere alla gestione del patrimonio, alla organizzazione e alla amministrazione degli interventi, nonché compiere, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per disposizione di legge o del presente statuto, non siano espressamente demandati all'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può infine delegare speciali funzioni amministrative a singoli suoi membri ed a soci, nonché nominare speciali Comitati o Commissioni.
Art. 28
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del presidente o di chi lo sostituisce, ogni qualvolta ne sia da questi ravvisata la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dal Collegio Sindacale. Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, compresi il Presidente ed un Vice-Presidente e a maggioranza assoluta dei presenti.
E’ ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Le deliberazioni sono fatte risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.
IL PRESIDENTE
Art. 29
Il Presidente del Consiglio di amministrazione e i due Vice-Presidenti hanno, disgiuntamente l'uno dall'altro, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio; ad essi incombe la salvaguardia degli interessi della Società, firmano tutti gli atti della medesima, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea.
Possono, inoltre, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e pertanto possono anche rilasciare liberatorie quietanze ad Enti Pubblici e privati, possono rilasciare procure alle liti ivi compresi ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.
La firma sociale spetta inoltre ad altro consigliere al quale sia conferita dal consiglio di Amministrazione oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.
IL COLLEGIO SINDACALE e IL REVISORE UNICO
Art. 30
Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti per un triennio dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso.
Il Collegio Sindacale controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del bilancio, adempiendo inoltre le altre funzioni ad esso demandate dalla Legge. Il controllo Contabile, se non attribuito al Collegio Sindacale, è esercitato da un revisore contabile incaricato dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso.
VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 31
Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.
Art. 32
In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, a norma della Legge n.59 del 31-01-92 "Nuove norme in materia di Società Cooperative", ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della menzionate Legge.
IX - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 33
Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad arbitrato rituale. L’arbitro verrà nominato secondo le disposizioni del Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio di Milano.
L'Arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt.816 e ss.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3, c.p.c.
Sede dell’arbitrato sarà la città di Milano.
Nel caso di impedimento o mancata accettazione l’arbitro unico verrà nominato dal Sig. Presidente del Tribunale di Milano.
Art. 34
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.
Art. 35
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore in tema di società a responsabilità limitata, alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi che regolano e disciplinano le cooperative rette con i principi della mutualità prevalente di cui all'articolo 2514 c.c. e precisamente la cooperativa:
(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
F.to EMANUELE BANA
F.to GIUSEPPE GALLIZIA
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